Anche la Giustizia
Amministrativa ritiene che la sentenza 27 del 12.1.2005 della Corte
Costituzionale abbia efficacia retroattiva e che i punti tolti a conducente non
identificato debbano essere restituiti.
di Ezio Bassani *
Sta facendo discutere gli addetti ai lavori la “ singolare “ circolare ( n. 34/DTT ) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.2.2005.
Il
Ministero infatti, con la nota richiamata, invita gli uffici territoriali a
"congelare" i provvedimenti di revisione in corso a carico di chi
ancora non si è presentato ed invita gli stessi uffici, prima di disporre per
la revisione a seguito dell'azzeramento del punteggio della patente, a
rivolgersi agli organi di polizia al fine di richiedere il discarico dei punti
decurtati senza che fosse effettivamente individuato l'effettivo trasgressore.
Mi
voglio spiegare bene sul punto: per effetto della disposizione ministeriale,
allorquando arriva sul tavolo del funzionario dell’ex Motorizzazione Civile (
mi scuso con tutti per la terminologia non appropriata, ma è solo per capire
meglio… ) una pratica di esaurimento punti di un titolare di patente cui
consegue la revisione della patente di
guida, costui – prima di emettere il provvedimento di proposta revisione – deve
rivolgersi agli Organi di Polizia che hanno operato la decurtazione dei punti e
chiedere loro di reintegrare il punteggio se il titolare della patente
(vittima del procedimento in corso, ndr ) non era
stato certamente identificato all’atto della violazione.
Chi
scrive sostiene da tempo, sin dall’entrata in vigore della legge 214 del 2003,
che la norma dell’art. 126 bis ( quella della decurtazione al proprietario se
non viene identificato il conducente ) non era conforme alla legge fondamentale
del diritto nazionale e, dalla data della pubblicazione della Sentenza della
Corte Costituzionale, sempre chi scrive manifesta la possibilità che i punti
dedotti a chi non certamente ha commesso alcuna violazione debbano essere
restituiti.
Il
Governo ( per bocca del Ministro Lunardi ) aveva
addirittura preannunciato un provvedimento di sanatoria generale, ma al momento
nessun provvedimento è stato ancora partorito dall’esecutivo.
Allora
ci ha pensato la Giustizia Amministrativa, specificatamente il TAR Toscano,
primo sul punto ad essere stato chiamato in causa e che, in quanto titolare di
funzioni giudicanti proprio in diritto amministrativo, addirittura dichiara “ che
la dichiarazione di illegittimità costituzionale ( dell’art. 126 bis
comma 2 del Codice della Strada ) ha effetto retroattivo “ con
ciò legittimando l’opinione di chi, come chi scrive, ritiene che la
decurtazione dei punti non è una sanzione accessoria, ma una speciale
sanzione accessoria ( TAR
Toscana 23 febbraio 2005, sez. 1, n. 874).
Ed
ecco che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti corre immediatamente
ai ripari, uniformandosi immediatamente alla sentenza del TAR Toscana, e per
evitare guai peggiori ( ritiene infatti il TAR che “ per la novità
della questione, sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le
parti le spese del giudizio “, con ciò facendo chiaramente intendere che, invece, nei
prossimi giudizi le spese potranno essere addebitate alla parte soccombente…)
dispone la sospensione delle revisioni di patente di guida per avvenuto
esaurimento dei 20 punti, sino al previo accertamento della legittima
decurtazione conseguente alla inequivocabile identificazione del trasgressore.
Le
conseguenze:
1. per chi è stato sorpreso a
commettere violazioni ( cioè immediatamente identificato, ndr
) la decurtazione esplica la sua efficacia e l’azzeramento dei punti comporta
la revisione della patente.
2. chi non è stato identificato
può cominciare a dormire sonni più tranquilli, in attesa dell’ormai
indispensabile ed auspicato intervento del Governo per la inevitabile
sanatoria.
3. chi ha già ricevuto il
provvedimento di revisione della patente può chiedere, in via di autotutela, la revoca del provvedimento medesimo, oppure
può ricorrere al TAR con possibilità di vedersi accolta, oltre al ricorso, la domanda di rimborso delle spese
giudiziarie sostenute.
4. chi invece ha commesso una
violazione comportamentale dopo la data del 25.1.2005 e non comunica i dati del
conducente non immediatamente identificato, dovrà pagare 357 Euro, almeno per
ora, in attesa che altri Tribunali si pronuncino sul punto; è infatti
annunciata un’azione da parte delle associazioni dei consumatori sia per la
sproporzione della sanzione in relazione alla violazione che sull’obbligo di
dover ricordare chi vi fosse alla guida del veicolo, ma questo è un altro
argomento, di cui si rinvia il commento ad un prossimo futuro.
Nel
mentre si resta in attesa dell’intervento del Governo, intervento richiesto a
gran voce da tutti gli operatori di Polizia per fare un po’ d’ordine sulla
materia .
* Comandante Corpo Polizia Municipale Serravalle
Scrivia
Docente
della Scuola di Formazione Regione Piemonte
Dirigente
Nazionale per la Formazione SULPM
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Allegato estratto della sentenza.
Mancata identificazione del conducente.
Il T.A.R. ordina la restituzione dei punti tolti.
Effetto retraoattivo
della sentenza costituzionale anche in presenza di provvedimento di revisione
della patente di guida
TAR Toscana 23 febbraio 2005, sez. 1, n. 874
…estratto…
Vista la sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 126-bis, 2° comma, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nella parte in cui prevede la detrazione di punti a carico del proprietario dell'automobile qualora questi, in mancanza di contestazione immediata della violazione e di identificazione del conducente, non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente;
Considerato che la
dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto retroattivo
e che il rapporto giuridico in esame non può dirsi esaurito per effetto
dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal
proprietario del veicolo in quanto debitore in solido, mentre la decurtazione
del punteggio, conseguente all’accertamento della violazione, è disposta con
separato atto (strumentale rispetto all’ordine di revisione e quindi
rientrante, come quest'ultimo, nella giurisdizione amministrativa) in applicazione
della norma citata, previo accertamento della mancata comunicazione dei dati
personali del conducente;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e che, per la novità della questione, sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale
amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla i
provvedimenti impugnati.
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