Anche la Giustizia Amministrativa ritiene che la sentenza 27 del 12.1.2005 della Corte Costituzionale abbia efficacia retroattiva e che i punti tolti a conducente non identificato debbano essere restituiti.

 

di Ezio Bassani *

 

 

Sta facendo discutere gli addetti ai lavori la “ singolare “ circolare ( n. 34/DTT ) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.2.2005.

 

Il Ministero infatti, con la nota richiamata, invita gli uffici territoriali a "congelare" i provvedimenti di revisione in corso a carico di chi ancora non si è presentato ed invita gli stessi uffici, prima di disporre per la revisione a seguito dell'azzeramento del punteggio della patente, a rivolgersi agli organi di polizia al fine di richiedere il discarico dei punti decurtati senza che fosse effettivamente individuato l'effettivo trasgressore.

 

Mi voglio spiegare bene sul punto: per effetto della disposizione ministeriale, allorquando arriva sul tavolo del funzionario dell’ex Motorizzazione Civile ( mi scuso con tutti per la terminologia non appropriata, ma è solo per capire meglio… ) una pratica di esaurimento punti di un titolare di patente cui consegue la  revisione della patente di guida, costui – prima di emettere il provvedimento di proposta revisione – deve rivolgersi agli Organi di Polizia che hanno operato la decurtazione dei punti e chiedere loro di reintegrare il punteggio se il titolare della patente (vittima del procedimento in corso, ndr ) non era stato certamente identificato all’atto della violazione.

 

Chi scrive sostiene da tempo, sin dall’entrata in vigore della legge 214 del 2003, che la norma dell’art. 126 bis ( quella della decurtazione al proprietario se non viene identificato il conducente ) non era conforme alla legge fondamentale del diritto nazionale e, dalla data della pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale, sempre chi scrive manifesta la possibilità che i punti dedotti a chi non certamente ha commesso alcuna violazione debbano essere restituiti.

 

Il Governo ( per bocca del Ministro Lunardi ) aveva addirittura preannunciato un provvedimento di sanatoria generale, ma al momento nessun provvedimento è stato ancora partorito dall’esecutivo.

 

Allora ci ha pensato la Giustizia Amministrativa, specificatamente il TAR Toscano, primo sul punto ad essere stato chiamato in causa e che, in quanto titolare di funzioni giudicanti proprio in diritto amministrativo, addirittura dichiara “ che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ( dell’art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada ) ha effetto retroattivo “ con ciò legittimando l’opinione di chi, come chi scrive, ritiene che la decurtazione dei punti non è una sanzione accessoria, ma una speciale sanzione accessoria ( TAR Toscana 23 febbraio 2005, sez. 1, n. 874).

 

Ed ecco che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti corre immediatamente ai ripari, uniformandosi immediatamente alla sentenza del TAR Toscana, e per evitare guai peggiori ( ritiene infatti il TAR che “ per la novità della questione, sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio “, con ciò facendo chiaramente intendere che, invece, nei prossimi giudizi le spese potranno essere addebitate alla parte soccombente…) dispone la sospensione delle revisioni di patente di guida per avvenuto esaurimento dei 20 punti, sino al previo accertamento della legittima decurtazione conseguente alla inequivocabile identificazione del trasgressore.

 

Le conseguenze:

 

1.      per chi è stato sorpreso a commettere violazioni ( cioè immediatamente identificato, ndr ) la decurtazione esplica la sua efficacia e l’azzeramento dei punti comporta la revisione della patente.

2.      chi non è stato identificato può cominciare a dormire sonni più tranquilli, in attesa dell’ormai indispensabile ed auspicato intervento del Governo per la inevitabile sanatoria.

3.      chi ha già ricevuto il provvedimento di revisione della patente può chiedere, in via di autotutela, la revoca del provvedimento medesimo, oppure può ricorrere al TAR con possibilità di vedersi accolta, oltre al ricorso,  la domanda di rimborso delle spese giudiziarie sostenute.

4.      chi invece ha commesso una violazione comportamentale dopo la data del 25.1.2005 e non comunica i dati del conducente non immediatamente identificato, dovrà pagare 357 Euro, almeno per ora, in attesa che altri Tribunali si pronuncino sul punto; è infatti annunciata un’azione da parte delle associazioni dei consumatori sia per la sproporzione della sanzione in relazione alla violazione che sull’obbligo di dover ricordare chi vi fosse alla guida del veicolo, ma questo è un altro argomento, di cui si rinvia il commento ad un prossimo futuro.

 

Nel mentre si resta in attesa dell’intervento del Governo, intervento richiesto a gran voce da tutti gli operatori di Polizia per fare un po’ d’ordine sulla materia  .

 

 

* Comandante Corpo Polizia Municipale Serravalle Scrivia

   Docente della Scuola di Formazione Regione Piemonte

   Dirigente Nazionale per la Formazione SULPM

 

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Allegato estratto della sentenza.

 

Mancata identificazione del conducente.

Il T.A.R. ordina la restituzione dei punti tolti.

Effetto retraoattivo della sentenza costituzionale anche in presenza di provvedimento di revisione della patente di guida 

 

TAR Toscana 23 febbraio 2005, sez. 1, n. 874
 

…estratto…

 

Vista la sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 126-bis, 2° comma, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nella parte in cui prevede la detrazione di punti a carico del proprietario dell'automobile qualora questi, in mancanza di contestazione immediata della violazione e di identificazione del conducente, non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente;


Considerato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto retroattivo e che il rapporto giuridico in esame non può dirsi esaurito per effetto dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal proprietario del veicolo in quanto debitore in solido, mentre la decurtazione del punteggio, conseguente all’accertamento della violazione, è disposta con separato atto (strumentale rispetto all’ordine di revisione e quindi rientrante, come quest'ultimo, nella giurisdizione amministrativa) in applicazione della norma citata, previo accertamento della mancata comunicazione dei dati personali del conducente;

 

Ritenuto che il ricorso sia fondato e che, per la novità della questione, sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;

 

                                                                      P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati.

 

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